COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO OLYMPIA MACERATA FELTRIA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Tavoleto – Olympia Macerata Feltria, dell’11.2.2007

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO OLYMPIA MACERATA FELTRIA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Tavoleto – Olympia Macerata Feltria, dell’11.2.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 97 del 14.2.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Marini Michele, tesserato per l’Olympia Macerata Feltria A.S.D., la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, tentava di afferrare l’Arbitro per un braccio, tenendo un comportamento intimidatorio, venendo allontanato dai propri compagni”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’Olympia Macerata Feltria A.S.D., contestando la veridicità del referto arbitrale e negando ogni addebito, dopo l’espulsione, a carico del proprio tesserato. A dire della reclamante, il Marini non tentò di afferrare l’Arbitro per un braccio né assunse un atteggiamento intimidatorio nei suoi confronti, né dovettero intervenire i compagni per allontanarlo. A sostegno della prospettata ricostruzione dei fatti, la reclamante produceva il filmato della gara, le cui immagini avrebbero, a suo dire, dimostrato che il tesserato non commise in alcun modo le infrazioni ascrittegli. La medesima reclamante concludeva invocando la riduzione del provvedimento impugnato. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Il Direttore di gara, ritualmente convocato, non si presentava all’odierna audizione avanti questa Commissione, adducendo motivi di lavoro. Sentito telefonicamente confermava quanto riportato nel referto, precisando che il Marini, nell’occasione, lo strattonò prendendolo con la mano per un braccio e fu poi allontanato dai suoi compagni di squadra. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Società reclamante ed udito l’Arbitro; • ritenuta ammissibile la richiesta visione del filmato depositato dalla reclamante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, lett. A), a4) del Codice di giustizia sportiva, onde procedere alla valutazione del fatto di condotta violenta – strattonamento - ascritto al Marini; • rilevato che dall’esame del filmato non emergono le infrazioni contestate al calciatore, il quale, alla notifica del provvedimento di espulsione, si rivolse al Direttore di gara senza tuttavia porre in essere alcun atto di violenza nei suoi confronti ed abbandonando il terreno di gioco subito dopo e senza l’ausilio dei compagni di squadra; • ritenuto pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’Olympia Macerata Feltria A.S.D., per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica del calciatore Marini Michele ad una giornata di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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