COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PIAZZAROLA 1971 avverso sanzioni merito gara Piazzarola – Villa Pigna, del 10.2.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 97 del 14.2.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PIAZZAROLA 1971 avverso sanzioni merito gara Piazzarola – Villa Pigna, del 10.2.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 97 del 14.2.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pellei Luca la sanzione della squalifica per sei gare effettive perché “dopo una decisione tecnica assunta dall’Arbitro, si avvicinava allo stesso protestando e tentando di colpirlo con un calcio alle spalle, non riuscendo nell’intento, poi lo spintonava alla schiena procurandogli dolore”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Piazzarola, chiedendo la riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a protestare “vibratamente” nei confronti dell’Arbitro, senza mai offenderlo o minacciarlo, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità eccessiva rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Pellei. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato, il quale gli si avvicinò e, da dietro, gli indirizzò un calcio fortunosamente schivato. Subito dopo lo stesso tesserato gli diede un colpo alla schiena con il braccio teso ed il pugno chiuso, procurandogli dolore. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto. In punto di fatto risulta provata la responsabilità del calciatore sanzionato in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’Arbitro. Colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo. Le modalità della condotta posta in essere, nell’occasione, dal Pellei non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, alla luce della normativa di cui all’art. 14, comma 2bis, lett. d) che prevede la sanzione della squalifica minima per otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Ne deriva un inevitabile inasprimento della sanzione comminata in prime cure al calciatore responsabile. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Piazzarola 1971, così decide: a) lo respinge ed ordina incamerarsi la relativa tassa; b) in riforma della decisione impugnata, commina la sanzione della squalifica per otto giornate di gara al calciatore Pellei Luca.
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