COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 8 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S. GIOV. CALCIO CUTRO – A.C. MARITTIMA del 7 gennaio 2007 (Reclamo dell’A.S. Giov. Calcio CUTRO in opposizione alla punizione sportiva adottata dal Giudice Sportivo a suo carico pubblicata sul Com. Uff.n. 30 dell’11 gennaio 2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 8 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S. GIOV. CALCIO CUTRO – A.C. MARITTIMA del 7 gennaio 2007 (Reclamo dell’A.S. Giov. Calcio CUTRO in opposizione alla punizione sportiva adottata dal Giudice Sportivo a suo carico pubblicata sul Com. Uff.n. 30 dell’11 gennaio 2007). L’A.S. Gioventù Calcio Cutro ha proposto reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara asserendo che per tutta la gara sono rimasti in campo tre calciatori juniores, avendo sostituito il calciatore n.6, Stefanizzi Antonio (classe 1988) con il calciatore n.16 Paiano Mirko (classe 1989) e non come indicato dal direttore di gara con il n. 15, Coppola Francesco (classe 1985). Chiede di annullare il provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo e di ripristinare il risultato conseguito sul terreno di gioco con il risultato di 3 – 2 a suo favore. All’udienza odierna è intervenuto il legale rappresentante della reclamante. Sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di referto, nel quale ha confermato che la sostituzione è avvenuta tra il calciatore n. 6 Stefanizzi Antonio (classe 1988) con il calciatore n. 15 Coppola Francesco (classe 1985), per cui in campo sono rimasti solo due calciatori juniores, contravvenendo così alla normativa vigente. Pertanto il ricorso è infondato e non può essere accolto. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il ricorso presentato dalla Società A.S. Gioventù Calcio Cutro addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it