COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 15 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. PEZZE – FCD REAL ADELFIA del 21 gennaio 2007 (Reclamo della Società FCD Real Adelfia avverso il risultato della gara)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 15 Febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. PEZZE – FCD REAL ADELFIA del 21 gennaio 2007 (Reclamo della Società FCD Real Adelfia avverso il risultato della gara) La FCD Real Adelfia ha proposto reclamo sostenendo che alla gara in epigrafe ha partecipato invece del calciatore CIACCIA FRANCESCO, in elenco con il numero 10, ha giocato il calciatore BACCARO PASQUALE. E’ stato interrogato il direttore di gara, che ha reso supplemento di rapporto, nel quale ha confermato, senza ombra di dubbio, che alla gara ha partecipato il calciatore CIACCIA FRANCESCO per tutta la durata della stessa. La Commissione Disciplinare, alla luce di quanto dichiarato dal Direttore di gara, ritiene di dover omologare la gara con il risultato di 1 – 0 conseguito sul terreno di gioco a favore dell’U.S. Pezze. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe citato e, per l’effetto, confermare il risultato conseguito sul campo di 1 – 0 a favore dell’ U.S. Pezze. Addebitare la tassa reclamo sul conto della FCD Real Adelfia.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it