COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 1 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: POL. POLIMNIACALCIO – CALCIO GIOIA del 21 gennaio 2007 (Reclamo della Società Calcio Gioia avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 34 dell’1 febbraio 2007)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 1 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: POL. POLIMNIACALCIO – CALCIO GIOIA del 21 gennaio 2007 (Reclamo della Società Calcio Gioia avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 34 dell’1 febbraio 2007) L’ASD Calcio Gioia ha chiesto la punizione sportiva della perdita della gara a carico dell’ASD Polimnia calcio con il risultato di 3 – 0 in suo favore, ritenendo responsabile oggettivamente l’ASD Polimnia calcio per lo scoppio di un petardo che ha provocato il trasporto in ospedale del calciatore Chimienti Andrea, schierato in panchina tra i calciatori di riserva. E’ intervenuto il legale rappresentante della reclamante ,che ribadisce quanto richiesto. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali della gara, considerato quanto previsto dall’articolo 12 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe citato ,confermando “in toto” quanto sanzionato dal Primo Giudice; Addebitare la relativa tassa sul conto della Società reclamante
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