COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara:ASD POL, CALCIO GRAVINA – A.P. D. STELLA ROSSA BISCEGLIE del 25 febbraio 2007

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara:ASD POL, CALCIO GRAVINA – A.P. D. STELLA ROSSA BISCEGLIE del 25 febbraio 2007 (Reclamo dell’ASD Pol. Calcio Gravina avverso il risultato della gara) L’ASD Calcio Gravina ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare di alcuni calciatori dell’A.P.D. Stella Rossa di Bisceglie che hanno preso parte alla gara pur non avendone titolo, in quanto non tesserati alla data della gara in oggetto: chiede che venga applicata la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti dell’A.P.D. Stella Rossa di Bisceglie. Dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale Puglia,è risultato che tutti i calciatori segnalati dalla Società reclamante sono regolarmente tesserati con la Società suddetta alla data dell’incontro, fatta eccezione del calciatore LUIGIANO STEFANO, nato il 16 aprile 1989, che risulta svincolato e non risulta tesserato. Inoltre questa Commissione Disciplinare non ha alcuna autorità per un’erronea valutazione della segnatura di una rete, che va demandata soltanto alla valutazione dell’arbitro, mentre per quanto concerne la posizione irregolare del calciatore Luigiano Stefano il reclamo è fondato, p.Q.m. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dalla ASD Pol. Calcio Gravina e, per l’effetto, infliggere alla Società APD Stella Rossa Bisceglie la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 a favore della ASD Pol. Calcio Gravina; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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