COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: POL.D. REAL ORTA NOVA – U.S. SAN MATTEO del 19 aprile 2007 (reclamo della POL.D. REAL ORTA NOVA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo pubblicati sul C.U. 40 del 20 aprile 2007 del COMITATO PROVINCIALE DI FOGGIA) .

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: POL.D. REAL ORTA NOVA – U.S. SAN MATTEO del 19 aprile 2007 (reclamo della POL.D. REAL ORTA NOVA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo pubblicati sul C.U. 40 del 20 aprile 2007 del COMITATO PROVINCIALE DI FOGGIA) . La POL.D. REAL ORTA NOVA ha proposto reclamo avverso il provvedimento del G.S. con cui veniva inflitta la squalifica di 6 (sei) giornate al giocatore DALLA ZETA MICHELE (capitano), nonché la sanzione della perdita della gara in epigrafe indicata con il risultato di 0 – 3, oltre all’ammenda di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) . La reclamante sostiene che non vi era alcun presupposto affinché l’arbitro sospendesse la gara, non avendo, lo stesso, posto in essere qualsivoglia idoneo strumento per la ripresa del gioco; l’annullamento dell’ammenda; nonché la riduzione della squalifica al suddetto calciatore . Letto il supplemento di rapporto reso dal direttore di gara, il quale ha confermato l’impossibilità di proseguire la gara in quanto i giocatori della POL.D. REAL ORTA NOVA gli impedivano di estrarre i cartellini per ammonire ed espellere gli interessati . Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, considerato che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dalla reclamante , DELIBERA Respingere il reclamo proposto dalla POL.D. REAL ORTA NOVA e per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante così come richiesto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it