COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 3 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G.S. AUDACE BARLETTA – A.S.D. ARPIFOGGIA dell’1 aprile 2007(Reclamo del calciatore BIASINO RUGGIERO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico) Il calciatore BIASINO RUGGIERO ha presentato, in proprio, ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo per la squalifica a suo carico di cinque gare riportata sul Com. Uff.n. 48 del 5 aprile 2007

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 3 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G.S. AUDACE BARLETTA – A.S.D. ARPIFOGGIA dell’1 aprile 2007(Reclamo del calciatore BIASINO RUGGIERO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico) Il calciatore BIASINO RUGGIERO ha presentato, in proprio, ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo per la squalifica a suo carico di cinque gare riportata sul Com. Uff.n. 48 del 5 aprile 2007 Considerato che ,dopo numerosi inviti a regolarizzare il suo reclamo con l’invio della tassa reclamo, il calciatore non ha provveduto a tale adempimento P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo in epigrafe citato.
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