COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 3 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ASD V: MAZZOLA SOCCER – APD STELLA ROSSA BISCEGLIE del 15 aprile 2007 (Reclamo dell’APD Stella Rossa di Bisceglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI TULLIO PIETRO, squalificato fino al 31 dicembre 2007)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 52 del 3 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: ASD V: MAZZOLA SOCCER – APD STELLA ROSSA BISCEGLIE del 15 aprile 2007 (Reclamo
dell’APD Stella Rossa di Bisceglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore DI TULLIO PIETRO, squalificato fino al 31 dicembre 2007)
La Società APD Stella Rossa di Bisceglie ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore, in epigrafe citato,ritenendola sproporzionata e non rispondente ai fatti
realmente occorsi: chiede, pertanto,una riduzione della stessa. Rilevato che il referto arbitrale è fonte di
prova privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dalla reclamante e che il comportamento tenuto dal
calciatore nei confronti del direttore di gara è stato adeguatamente sanzionato dal Primo Giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo presentato dall’APD Stella Rossa di Bisceglie e, per l’effetto, disporre l’addebito
della tassa sul conto della Società reclamante..
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