COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 17 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ORDONA CALCIO –U.S. FOGGIA INCEDIT del 29 aprile 2007 (Reclamo dell’U.S. Foggia Incedit in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Carella Giovanni, squalificato per quattro gare )Com. Uff. n. 52 del 3 maggio 2007-.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 17 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ORDONA CALCIO –U.S. FOGGIA INCEDIT del 29 aprile 2007 (Reclamo dell’U.S. Foggia Incedit in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Carella Giovanni, squalificato per quattro gare )Com. Uff. n. 52 del 3 maggio 2007-. L’U.S. Foggia Incedit ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore, in epigrafe, ritenendola sproporzionata e non rispondente ai fatti realmente occorsi :chiede, pertanto, una riduzione della stessa. Alla riunione odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società reclamante. Letti gli atti ufficiali e rilevato che, per quanto riportato nel referto arbitrale, il comportamento del calciatore non appare censurabile nella misura irrogata dal Giudice Sportivo, anche in considerazione dei buoni precedenti disciplinari dello stesso calciatore durante la corrente stagione sportiva; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’U.S. Foggia Incedit e, per l’effetto, ridurre a 3(tre) giornate la squalifica inflitta al calciatore Carella Giovanni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it