COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS VILLAURBANA ( Campinato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Virtus Villaurbana / Santa Giusta del 19.11.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS VILLAURBANA ( Campinato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Virtus Villaurbana / Santa Giusta del 19.11.2006. La Pol. Virtus Villaurbana proponeva rituale reclamo avverso l’omologazione della gara in oggetto terminata con il punteggio di 1 a 1, ritenendo che alla stessa avesse partecipato il giocatore Atzori Vincenzo della società Santa Giusta in posizione irregolare in quanto squalificato per due giornate in occasione della penultima giornata del Campionato 2005/2006, quando militava nel Donigala, non aveva ancora scontato completamente la suddetta squalifica. La Commissione, verificati gli atti, ha accertato: - che effettivamente il giocatore Atzori Vincenzo, nel corso del campionato 2005 / 2006 nel quale era tesserato con la società Donigala, venne squalificato (vedi Comunicato Ufficiale n° 40 del 28.04.2006) in occasione della penultima gara per due giornate; - che ne scontò una nell’ultima giornata e che, pertanto, ne rimaneva ancora una da scontare nel corso del campionato successivo; - che, invece, il predetto tesserato ha disputato tutte le gare dall’inizio del campionato in corso nelle fila della nuova società di appartenenza. Ritenuto, pertanto, che l’Atzori non aveva titolo per partecipare alla gara in oggetto in quanto ancora squalificato, la Commissione, in accoglimento del ricorso, DELIBERA di sanzionare la società Santa Giusta con la punizione sportiva della perdita della gara disputata con la società Virtus Villaurbana con il punteggio di 0 a 3 con la conseguente vittoria della società reclamante e di squalificare il giocatore Atzori Vincenzo per una ulteriore giornata di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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