COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GHILARZA ( Campionato di Eccellenza) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 30.11.2006. Gara Ghilarza / Villasimius del 26.11.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GHILARZA ( Campionato di Eccellenza) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 30.11.2006. Gara Ghilarza / Villasimius del 26.11.2006. L’U.S. Ghilarza ha proposto rituale reclamo avverso l’ammenda di Euro 500,00 inflitta alla società in relazione ai gravi episodi che si erano manifestati, nella parte finale della gara, con l’abbattimento della recinzione che precedette un tentativo di invasione di campo. Tali episodi erano continuati con la presenza di sostenitori locali negli spogliatoi e con il tentativo di questi di introdursi anche negli ambienti destinati ad ospitare la terna rbitrale. Infine, l’episodio più grave culminava nel fatto che una decina di sostenitori, appostati nella pineta, si precipitava attorno all’auto della terna arbitrale che, mentre percorreva una stradina campestre per immettersi nella strada statale, veniva bloccata da altra auto. Quest’ultima ponendosi improvvisamente di traverso, ne impediva la marcia. I predetti sostenitori tempestavano l’auto di calci, pugni e sputi tentando altresì la forzatura degli sportelli. Secondo la reclamante la descrizione dei fatti come rappresentati nel supplemento di referto redatto dall’assistente dell’arbitro non troverebbe esatta corrispondenza nella realtà, in considerazione del fatto che non vi erano sostenitori all’interno del recinto di gioco a fine gara e che la terna arbitrale poteva lasciare il campo in qualsiasi momento, posto che nelle vicinanze degli spogliatoi non erano presenti né tifosi contestatori né altri che ne impedivano l’uscita. La reclamante nega, altresì, che esiste una strada sterrata di collegamento con la SS 131, ragione per cui non potrebbe essere ritenuta responsabile di danni causati da terzi, presunti sostenitori dell’U.S. Ghilarza, in un luogo distante dal campo di calcio o comunque fuori dal possibile controllo dei dirigenti societari. Da ultimo, viene posto in risalto l’intervento collaborativo dell’intero gruppo dirigenziale che si è prodigato nel far sì che la gara ed il dopo partita si svolgesse regolarmente. La reclamante, quindi, concludeva domandando l’annullamento o la riduzione dell’ammenda e, nel caso di conferma della sanzione, che il risarcimento dei danni all’autovettura potessero essere eseguiti da un meccanico di fiducia dell’U.S.Ghilarza. La Commissione, esaminati gli atti ritiene del tutto fondati gli addebiti e, conseguentemente, congrue le sanzioni inflitte. Le allegazioni proposte dalla reclamante appaiono destituite di ogni fondamento, se poste in diretta relazione con tanto analitica e precisa ricostruzione dei fatti riportata dall’assistente dell’arbitro, i cui assunti fanno parte integrante del referto arbitrale. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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