COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. SAN VITO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 15.11.2006. Gara Quartucciu / San Vito del 12.11.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 14 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
G.S. SAN VITO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 15.11.2006.
Gara Quartucciu / San Vito del 12.11.2006.
La società G.S. San Vito ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte a carico dei propri giocatori Curreli Giampalmerio e Mullano Thomas, domandandone la riduzione.
La Commissione rileva la tardività del reclamo, perché proposto oltre i termini di cui all’art. 42, n° 5 del C.G.S.
Per tali motivi, la Commissione, visto l’art. 42, n° 5 e n° 8 e l’art. 29, n° 9 del C.G.S., dichiara il reclamo inammissibile.
Dispone l’addebito della tassa.
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