COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.DECIMESE DECIMO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 7 dicembre 2006. Gara Decimese Decimo / Monreale del 03.12.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.DECIMESE DECIMO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 7 dicembre 2006. Gara Decimese Decimo / Monreale del 03.12.2006. L’U.S. Decimese Decimo ha proposto rituale reclamo avverso l’ammenda di Euro 350,00 e la squalifica del campo di gioco per due giornate inflitte alla società in relazione ai gravi episodi che si erano manifestati nei minuti finali della gara, con ingiurie e minacce contro un assistente da parte di alcuni sostenitori. Al termine della gara, altri sostenitori non soltanto reiteravano le ingiurie e le minacce ma seguivano la terna arbitrale fin davanti alla porta del suo spogliatoio, dove uno degli assistenti veniva colpito da parte di un sostenitore con un violento calcio ad una coscia che provocava, per alcuni minuti, dolore all’assistente. Inoltre la porta dello spogliatoio veniva colpita con calci e pugni e la situazione andava deteriorandosi per l’arrivo di altri sostenitori. L’intervento della forza pubblica poneva fine all’assedio e, dopo circa un’ora, la terna arbitrale poteva lasciare l’impianto sportivo, fatta oggetto, peraltro, di ulteriori minacce. Secondo la reclamante la descrizione dei fatti come rappresentati nel referto e nell’allegato supplemento dell’arbitro non troverebbe esatta corrispondenza nella realtà, in considerazione del fatto che al termine della gara, da un cancello aperto per consentire ai giocatori di raggiungere le docce, si infiltrava un sostenitore ( e non una pluralità di sostenitori) che, passando dall’area parcheggi attigua all’area spogliatoi, inveiva contro l’arbitro e i suoi sostenitori. Questi, tuttavia, venivano accompagnati fino all’interno della struttura dal dirigente accompagnatore che si curava anche di allontanare l’esagitato senza che questi potesse avere alcun contatto fisico con alcun componente la terna. La reclamante sostiene altresì che gli altri soggetti estranei, ai quali si fa riferimento nel referto, erano dirigenti delle due squadre, che si recavano negli spogliatoi per prelevare i propri giocatori e tornare a casa. La reclamante, quindi, conclude domandando la riforma della decisione e l’applicazione di una sanzione più adeguata rispetto alla gravità effettiva dei fatti. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene del tutto fondati gli addebiti e, conseguentemente, congrue le sanzioni inflitte. Le allegazioni proposte dalla reclamante appaiono destituite di ogni fondamento se poste in diretta relazione con tanto analitica e precisa ricostruzione dei fatti riportata nel referto arbitrale che costituisce fonte di prova privilegiata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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