COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MEDITERRANEA OLBIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 06.12.2006. Gara Mediterannea Olbia / Football Olbia del 03.12.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MEDITERRANEA OLBIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari) Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 06.12.2006. Gara Mediterannea Olbia / Football Olbia del 03.12.2006. La società Mediterranea Olbia ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per cinque giornate inflitta al calciatore Sanna Mirko perché “ espulso per somma di ammonizioni, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso nel tentativo di colpirlo, non riuscendovi per il pronto intervento dei compagni di squadra; nel contempo, rivolgeva al direttore di gara frasi scurrili e offensive nonché gravi minacce”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, affermando che il comportamento del Sanna, pur irriguardoso ed offensivo, non sarebbe stato violento, in quanto il medesimo non si sarebbe comunque trovato nelle condizioni di poter colpire l’arbitro che si trovava distante da lui circa 7-10 metri. Dal referto del direttore di gara si rileva viceversa che il suddetto calciatore, alla notifica dell’espulsione, si avviava verso l’arbitro con i pugni stretti, manifestando quindi chiaramente la volontà di colpirlo, senza riuscirci nell’intento solo perché bloccato dai compagni di squadra, Pertanto la Commissione valuta equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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