COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.R. VILLACIDRO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 26 dell’11.01.2007. Gara Isili / Villacidro del 07.01.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 25 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S.R. VILLACIDRO ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 26 dell’11.01.2007.
Gara Isili / Villacidro del 07.01.2007.
La società Villacidro proponeva rituale reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo con le quali i propri giocatori Pilleri Massimiliano e Porcedda Stefano venivano squalificati per quattro giornate di gara il primo e tre giornate di gara il secondo.
Le sanzioni sportive di cui sopra venivano adottate dal primo giudice nei confronti del Pilleri in quanto quest’ultimo contestava le decisioni dell’arbitro tenendogli contestualmente un braccio per evitare che potesse prendere provvedimenti e lo spintonava successivamente con il petto; nei confronti del Porcedda in quanto, dopo il provvedimento, insultava il direttore di gara.
La reclamante non nega che il Pilleri si sarebbe reso protagonista di un atto di protesta e che per impedire che l’arbitro estraesse il cartellino rosso avrebbe tenuto il direttore di gara per un braccio; nega, invece, che lo stesso tesserato colpì l’arbitro con il petto e, pertanto, chiede una congrua riduzione della sanzione.
La stessa reclamante, per quanto concerne il Porcedda, assume che quest’ultimo si sarebbe limitato a protestare all’indirizzo dell’arbitro senza, tuttavia, proferire frasi ingiuriose.
La Commissione, esaminati gli atti, e constatato che dal rapporto di gara, preciso e dettagliato, emerge con assoluta chiarezza che il Pilleri, dopo aver preso l’arbitro per un braccio ( fatto non contestato dalla reclamante), spingeva quest’ultimo con il proprio petto, ritiene che la sanzione inflitta debba ritenersi assolutamente congrua in rapporto ai fatti contestati.
Dallo stesso rapporto, altresì, emerge in maniera altrettanto chiara ed inequivocabile che il Porcedda, dopo l’espulsione, insultò l’arbitro rivolgendogli delle frasi ingiuriose e pertanto è pacifico che lo stesso debba essere sanzionato.
Tuttavia, in considerazione dell’espressione adoperata, purtroppo usuale nei campi di gioco e quindi tollerata dagli arbitri, la sanzione inflitta appare eccessiva e deve essere ridotta a due giornate di gara vista la limitata offensività delle parole adoperate dal Porcedda.
Per questi motivi, a parziale modifica della decisione del Giudice Sportivo, la Commissione DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al giocatore Porcedda Stefano a due giornate di gara e di confermare la squalifica inflitta al giocatore Pilleri Massimiliano.
Dispone il non addebito della tassa.
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