COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. TERRESOLI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Distrettuale di Carbonia ) Avverso il risultato della gara Atletico Cortoghiana / Terresoli del 14.01.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 25 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
G.S. TERRESOLI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Distrettuale di Carbonia )
Avverso il risultato della gara Atletico Cortoghiana / Terresoli del 14.01.2007.
Il G.S. Terresoli ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara di campionato in epigrafe ( 1 a 0 a favore della società Atletico Cortoghiana) affermando l’irregolarità della posizione del calciatore Salaris Daniele, schierato in campo dall società Atletico Cortoghiana nonostante fosse sottoposto a squalifica a tempo fino al 22.01.2007.
La società Atletico Cortoghiana ha fatto pervenire controdeduzioni, sostenendo che, essendo stato squalificato il Salaris a seguito di un’espulsione adottata in una partita della Coppa Santa Barbara giocata nel mese di dicembre 2006, la squalifica stessa non dovesse essere scontata in una partita di campionato, e chiedendo che essa fosse commutata in altra di specie diversa e meno grave.
La Commissione rileva in via preliminare di non poter pronunciarsi in ordine alla sanzione di squalifica a tempo inflitta al Salaris dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul supplemento al C.U. n° 18 del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato di Carbonia della F.I.G.C., in quanto il provvedimento non è stato oggetto di reclamo nei termini previsti.
Pertanto, premesso che la squalifica del Salaris a tempo non possa essere messa in discussione, la Commissione rileva la irregolarità della sua presenza in campo nel corso della partita di campionato sopra indicata.
Infatti l’art. 14, comma 10.4 del C.G.S. afferma che “ la sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell’art.17 comma 8”. Quest’ultima norma stabilisce che “…i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”.
Di conseguenza, non può essere accolta la tesi sostenuta dalla società Atletico Cortoghiana secondo cui il Salaris non dovesse scontare la squalifica in una partita di campionato.
Per questi motivi, la Commissione, visti gli artt. 12 cc.1°, 5° lett.a) e 17 comma 8 del C.G.S.,DELIBERA:
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Terresoli;
- di infliggere alla società Atletico Cortoghiana la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il risultato di 0 a 3;
- di infliggere al giocatore Salaris Daniele l’aggravamento della sanzione della squalifica a tempo fino al 31 gennaio 2007.
Dispone il non addebito della tassa.
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