COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare ASD NUOVA TEGULA TEULADA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Distrettuale di Carbonia) Avverso il risultato della gara Nuova Tegula Teulada / Atletico Cortoghiana del 07.01.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare ASD NUOVA TEGULA TEULADA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Distrettuale di Carbonia) Avverso il risultato della gara Nuova Tegula Teulada / Atletico Cortoghiana del 07.01.2007. La reclamante chiede sia inflitta alla società Atletico Cortoghiana la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La Commissione, rilevato che il reclamo è stato proposto oltre i termini previsti dall’art. 42, punto 5 del C.G.S., DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it