COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 dell’8 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 25.01.2007. Gara Ozierese / Buddusò del 21.01.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°30 dell’8 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
S.C. OZIERESE ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 25.01.2007.
Gara Ozierese / Buddusò del 21.01.2007.
La S.S. Ozierese ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica del campo di gioco inflitta, alla stessa società, per due giornate di gara, perché, nel corso del secondo tempo, i sostenitori della squadra inveivano contro un assistente dell’arbitro, che veniva raggiunto da numerosi sputi ( al capo, alla schiena ed alle braccia) oltre che da arachidi e da una moneta che gli causava intenso dolore, arrossamento e gonfiore.
La reclamante contesta il fondamento degli addebiti, ed assume che l’incontro ebbe a svolgersi in condizioni di normalità, tanto da doversi escludere episodi di intolleranza e di violenza perpetrati ai danni della terna arbitrale.
Domanda, pertanto, la revoca della sanzione adottata dal Giudice Sportivo.
La Commissione rileva che gli episodi che hanno dato luogo alla sanzione adottata dal G.S. trovano riscontro, in via esclusiva, nell’allegato al referto arbitrale, redatto da uno degli assistenti, e precisamente da quello che fu vittima degli atti di violenza consistiti negli sputi, nel lancio di arachidi e di una moneta che lo attinsero. La circostanza appare di per sé singolare se rapportata alla gravità dei fatti ed alle conseguenze che ne sono potute derivare dal punto di vista disciplinare, dal momento che, di tali episodi, non viene fatto alcun riferimento nel referto arbitrale. In quest’ultimo documento nemmeno viene annotata la fase dell’incontro nella quale i fatti descritti dall’assistente di gara si sono verificati mentre le condizioni di svolgimento della stessa risultano in esso descritte in termini di assoluta normalità.
Tale considerazione porta a ritenere che, pur potendosi, sul reale accadimento dei fatti, dare credito alle indicazioni fornite dall’assistente, deve, tuttavia, nel contempo, essere adeguatamente ridotta la squalifica del campo, in relazione alla limitata portata delle intemperanze di uno sparuto numero di sostenitori locali.
Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del campo della S.S. Ozierese ad una giornata di gara.
Dispone il non addebito della tassa.
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