COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GUSPINI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 1° febbraio 2007. Gara Muravera / Guspini del 28.01.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. GUSPINI ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 1° febbraio 2007.
Gara Muravera / Guspini del 28.01.2007.
L’U.S. Guspini ha proposto rituale reclamo chiedendo la riduzione della squalifica per quattro giornate inflitta al giocatore Uccheddu Simongiorgio perché, espulso per aver colpito un avversario con un violento calcio, insultava trivialmente l’arbitro.
La reclamante, pur ammettendo che il suddetto calciatore aveva commesso il fallo sull’avversario con eccessivo agonismo, affermava che lo stesso Uccheddu, resosi conto della decisione dell’arbitro, abbandonava il terreno di gioco senza proferire parola.
La Commissione rileva, sulla scorta del referto arbitrale, il pieno fondamento degli addebiti, essendo stati i fatti richiamati descritti in modo chiaro e circostanziato.
L’entità della squalifica risulta, peraltro, adeguata al riprovevole comportamento del giocatore, il quale, dopo il provvedimento di espulsione, ingiuriava reiteratamente l’arbitro.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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