COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ARDARA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 1° febbraio 2007. Gara Palau / Ardara del 28.01.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ARDARA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 1° febbraio 2007. Gara Palau / Ardara del 28.01.2007. Con reclamo in data 7 febbraio 2007, il Presidente della Pol. Ardara chiedeva che venisse ridotta la squalifica di cinque giornate inflitta al proprio giocatore Basciu Michele per essersi avventato con furia contro l’arbitro, appoggiando la fronte contro la sua con forza, tanto da farlo indietreggiare. Sostiene la società reclamante che il Basciu si sarebbe scontrato per errore con l’arbitro, non riuscendo a frenare la propria corsa e, comunque, senza cattiveria. La Commissione, letto il reclamo, ritiene che il fatto contestato, oggetto di sanzione, deve ritenersi particolarmente grave, in quanto intimidatorio, e che la società reclamante non ha addotto alcuna plausibile giustificazione in merito all’accaduto, finendo anzi per confermare che il giocatore Basciu abbia urtato l’arbitro. Rilevato che, per questi motivi, la sanzione inflitta deve ritenersi senz’altro congrua rispetto alla condotta del giocatore, tutto ciò premesso, la Commissione respinge il reclamo in oggetto in quanto infondato, con conseguente addebito della tassa.
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