COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO CEP ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Calcio Cep / Is Arenas del 21.01.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 15 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO CEP ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari )
Avverso il risultato della gara Calcio Cep / Is Arenas del 21.01.2007.
La società Calcio Cep ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa prese parte, nella formazione dell’Is Arenas, un giocatore che, pur inserito in elenco col n° 13, con le generalità di Didu Mirko, in realtà era Canu Alessandro, che risultava a quella data squalificato.
La reclamante ha precisato di aver constatato tale difformità al momento dell’entrata in campo del giocatore ( che aveva sostituito un proprio compagno, nel corso dell’incontro) e di avere inoltrato la dovuta segnalazione all’arbitro al termine della gara, domandandogli una verifica più approfondita. La reclamante ha, pertanto, domandato l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Is Arenas, col risultato di 0 a 3. La reclamante ha domandato che venga in ogni caso verificata la posizione del giocatore Didu Mirko.
La Commissione ha chiamato a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha confermato i dati riportati nel proprio referto, ed in particolare di avere identificato il giocatore Didu Mirko ( inserito in elenco dalla società Is Arenas col n° 13) sia prima dell’incontro ( come avvenuto, del resto, nei riguardi di tutti i giocatori, sulla base sia del documento consegnatogli, che della fotocopia in esso riportata), che al termine di esso, senza riscontrare difformità di sorta.
La Commissione, sulla scorta di tali chiarimenti, avendo avuto la conferma che all’incontro ha preso parte, nella formazione della società Is Arenas, il giocatore Didu Mirko, rileva, in via pregiudiziale, in base agli atti ufficiali, che il medesimo trovavasi, all’epoca, comunque, in posizione irregolare e privo di titolo. Il Didu Mirko, infatti, risulta essere stato tesserato dalla società Is Arenas, il 26 gennaio 2007, e, quindi, in data successiva a quella della disputa della gara ( del 21.01.2007).
Per tali motivi, la Commissione, visto l’art. 12, n° 5 del C.G.S., DELIBERA:
1) di infliggere alla società Is Arenas la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3;
2) di infliggere al giocatore Didu Mirko la squalifica per una giornata.
Dispone il non addebito della tassa.
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