COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 1° marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SADALI ( Campionato Juniores Comitato provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 31.01.2007. Gara Serramanna / Sadali del 27.01.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 1° marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. SADALI ( Campionato Juniores Comitato provinciale di Cagliari )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 31.01.2007.
Gara Serramanna / Sadali del 27.01.2007.
La società Sadali ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori adottati con il C.U. n° 24:
1) la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 3 per abbandono del terreno di gioco da parte dei giocatori del Sadali ;
2) squalifica del capitano della società Sadali, Murgia Maicol, per due giornate di gara;
3) inibizione al dirigente accompagnatore della società Sadali, Boi Ignazio, fino al 28.02.2007;
4) ammenda di Euro 110,00 per comportamento antisportivo dei propri sostenitori.
La reclamante nega che i propri giocatori abbiano abbandonato il campo di gara, come indicato nella delibera, sostiene che il capitano Murgia Maicol ha mantenuto comportamento corretto e civile e che al seguito della squadra non c’erano sostenitori.
La Commissione, dall’esame della documentazione in suo possesso ritiene non provata la tesi contraria della reclamante circa l’abbandono dei propri calciatori dal terreno di gioco e circa il comportamento del proprio capitano Murgia Maicol e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Viceversa, dall’esame del referto arbitrale, non risulta alcun rilievo in ordine al comportamento antisportivo dei propri sostenitori.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso annullando l’ammenda di Euro 110,00 e confermando nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.
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