COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 dell’8 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. IDOLO CALCIO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 01.02.2007. Gara Portocorallo / Idolo del 28.01.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°34 dell’8 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. IDOLO CALCIO ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 01.02.2007.
Gara Portocorallo / Idolo del 28.01.2007.
La società Pol. Idolo Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 400,00 inflitta alla medesima società perché, durante il primo tempo, alcuni suoi sostenitori causavano una rissa sugli spalti. Al termine dell’incontro, nella zona degli spogliatoi, alcuni tifosi non autorizzati, insieme con giocatori e dirigenti, non identificati, insultavano e minacciavano l’arbitro, reiterando il loro comportamento all’uscita. In seguito, mentre l’arbitro si allontanava con l’auto dal paese, alcuni giocatori non identificati lo inseguivano tentando di mandarlo fuori strada e facendolo sbandare.
La reclamante contesta la portata degli episodi, per ciò che attiene la asserita rissa svoltasi nel corso della gara, e le contestazioni poste in essere dopo l’incontro, nei pressi degli spogliatoi, all’indirizzo dell’arbitro.
Riguardo al primo episodio assume essersi trattato di una accesa discussione fra due facinorosi, che non degenerò in rissa, in quanto subito sedata dai sostenitori delle due fazioni.
La reclamante ha altresì minimizzato i fatti accaduti nei pressi degli spogliatoi, al termine dell’incontro, attribuendoli alla sconsiderata, vivace contestazione di due, tre personaggi, anch’essa subito sedata dall’intervento dei dirigenti dell’Idolo.
La reclamante, nega, infine, che la società Idolo possa essere ritenuta responsabile dell’episodio consistito nell’inseguimento dell’autovettura dell’arbitro, non ricorrendo a suo giudizio, alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, per fatti commessi “ all’esterno dell’impianto sportivo”, ai sensi degli art. 11 e 14 del C.G.S., cui essa è del tutto estranea.
Domanda, pertanto, la reclamante, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, un’equa riduzione della stessa.
Avendo fatto richiesta di audizione, la reclamante ha confermato le proprie tesi e richieste davanti a questa Commissione.
Convocato a chiarimenti, l’arbitro ha confermato a sua volta il contenuto del referto e del relativo supplemento. Egli ha più in particolare confermato che il primo episodio riguardò esclusivamente due tifosi delle opposte fazioni, e che l’alterco, degenerato in contatto fisico, fu immediatamente sedato senza ulteriori conseguenze. Il direttore di gara ha inoltre precisato che l’episodio verificatosi alla fine dell’incontro riguardi invece, inizialmente, una decina di persone, fra le quali dirigenti, giocatori e sostenitori della società ospitata, e che la vicenda degenerò dopo un’ora, tanto da coinvolgere numerose persone che, con toni sempre più accesi, lo ingiuriavano e minacciavano, mentre egli usciva dalle docce e raggiungeva la propria auto.
Lo stesso arbitro ha infine confermato l’episodio dell’inseguimento verificatosi all’uscita del paese, posto in essere da due autovetture, ed in particolare che una di queste, che si distinse per le manovre azzardate a suo danno, era condotta da un giocatore dell’Idolo ( che indossava la tuta della società) che,tuttavia, egli non fu in grado di identificare.
La Commissione, sulla scorta degli elementi acquisiti, ritiene pienamente provati gli addebiti, con riferimento ai soli episodi svoltisi, al termine dell’incontro, nei pressi degli spogliatoi, per l’indebita presenza di dirigenti, giocatori e sostenitori della società Idolo, che inveirono nei confronti dell’arbitro nelle due diverse fasi descritte.
Di nessuna rilevanza risulta, viceversa, l’episodio riguardante l’asserita “rissa” verificatasi nel corso dell’incontro, posto che la stessa va circoscritta ad un alterco fra due persone di opposte fazioni, subito sedato.
Quanto all’episodio attinente l’inseguimento verificatosi, dopo l’incontro, fuori dall’abitato di Villaputzu, di nessun rilievo risulta la circostanza che alla guida di una delle vetture interessate l’arbitro abbia potuto individuare ( senza peraltro identificare) un soggetto che portava la divisa della società Idolo, non potendosi nel fatto individuare alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 11 del C.G.S., con le relative conseguenze disciplinari.
Tale ipotesi di responsabilità può invece ricondursi ai fatti che abbiano a verificarsi nei pressi degli impianti sportivi interessati, mentre a nulla rilevano, a tali fini, comportamenti avvenuti a distanza da essi, come ricorre nella fattispecie.
Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, ritenuta la società responsabile in ordine al solo episodio verificatosi al termine dell’incontro nei pressi degli spogliatoi, per quanto sopra precisato, DELIBERA di ridurre la sanzione dell’ammenda inflitta alla società Idolo ad Euro 200,00.
Dispone il non addebito della tassa.
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