COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 dell’8 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS VILLAURBANA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Circolo Ricreativo Arborea / Virtus Villaurbana del 18.02.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 dell’8 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS VILLAURBANA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Circolo Ricreativo Arborea / Virtus Villaurbana del 18.02.2007. La società Virtus Villaurbana ha proposto rituale reclamo in relazione alla gara Circolo Ricreativo Arborea / Virtus Villaurbana del 18 febbraio 2007, asserendo che alla stessa avrebbe preso parte nelle fila della società Circolo Ricreativo Arborea il signor Ogno Ivan senza averne titolo in quanto tesserato per altra società e chiedendo il riconoscimento della vittoria a tavolino col risultato di 0 a 3. La Commissione, accertato che nel frattempo il Giudice Sportivo, nelle decisioni del 1° marzo 2007 pubblicate nel C.U. n° 33, ha rilevato la posizione irregolare del suddetto giocatore e ha omologato la gara per cui è ricorso col risultato di 0 a 3 in favore della società Virtus Villaurbana, DELIBERA il non luogo a procedere e dispone il non addebito della tassa reclamo.
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