COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare ASD AUDAX SANLURI ( Campionato regionale Calcio A Cinque serie “C1”) Avverso delibera G.D. C.U. n° 26 del 06.03.2007. Gara Audax Sanluri / Alexander Villasor del 03.03.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 15 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare ASD AUDAX SANLURI ( Campionato regionale Calcio A Cinque serie “C1”) Avverso delibera G.D. C.U. n° 26 del 06.03.2007. Gara Audax Sanluri / Alexander Villasor del 03.03.2007. La società Audax Sanluri ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta, al giocatore Mazzi Alessandro, perché, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, proferiva frasi offensive all’indirizzo del secondo arbitro. La reclamante contesta la squalifica ritenendola frutto di equivoco, dal momento che il giocatore, di nazionalità brasiliana, non essendo a conoscenza della lingua italiana, non avrebbe in alcun modo proferito le espressioni irriguardose all’indirizzo del secondo arbitro, cosicchè, per mero errore, esse sarebbero state riportate nel referto. Domanda, perciò, l’annullamento delle due giornate di squalifica che sono state inflitte in aggiunta a quella derivante dall’espulsione per doppia ammonizione. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, nel quale vengono riportate le espressioni irriguardose proferite dal giocatore all’indirizzo del secondo arbitro della gara, ritiene pienamente provati gli addebiti. La portata delle espressioni, pur volgari, rivolte all’arbitro, in unico contesto, senza ulteriori conseguenze, per essere stato il giocatore immediatamente allontanato dai propri compagni, giustificano, tuttavia, un’equa riduzione della squalifica, a due giornate effettive. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica a due giornate effettive. Dispone il non addebito della tassa.
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