COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NURRI (Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Masullese / Nurri dell’11.03.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 22 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NURRI (Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Masullese / Nurri dell’11.03.2007. La reclamante chiede sia inflitta alla società Masullese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, col risultato di 0 a 3, per avere fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La Pol. Nurri sostiene che alla gara in oggetto ha preso parte, nelle file della società Masullese, il giocatore Pinna Fabrizio, pur non avendone titolo perché squalificato per una giornata come da C.U. n° 34, pubblicato l’8 marzo 2007. La Commissione, accertato che la società Nurri ha proposto reclamo nei modi e nei termini previsti e preso atto che la società Masullese non ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo, ritiene il reclamo non fondato. Infatti il calciatore Pinna Fabrizio, espulso dal campo nella gara disputata il 1° marzo 2007 ( Pro Escolca/Masullese), in virtù del disposto di cui all’art. 41/2 del C.G.S., doveva ritenersi automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo; non avendo lo stesso preso parte alla gara del 04.03.2007 Lidori / Masullese, la sua partecipazione alla gara in oggetto deve ritenersi legittima. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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