COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UMBERTIDE TIBERIS CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELRIGONE – UMBERTIDE TIBERIS CALCIO DISPUTATA IL 25/02/2007 A CASTELRIGONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ECCELLENZA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UMBERTIDE TIBERIS CALCIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELRIGONE - UMBERTIDE TIBERIS CALCIO DISPUTATA IL
25/02/2007 A CASTELRIGONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007
PUBBLICATO IN PARI DATA
per squalifica inflitta al calciatore Missaglia Claudio per tre giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.03.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è risultato confermato il
comportamento reiteratamente offensivo posto in essere dal calciatore Missaglia Claudio nei
confronti di un assistente, concretizzatosi nelle frasi descritte nel supplemento redatto dal
medesimo assistente. Il fatto è peraltro sostanzialmente riconosciuto anche dalla stessa società
reclamante.
La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto all’episodio in questione e come tale
meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società Umbertide Tiberis Calcio confermando integralmente
l’impugnata decisione del G.S.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UMBERTIDE TIBERIS CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELRIGONE – UMBERTIDE TIBERIS CALCIO DISPUTATA IL 25/02/2007 A CASTELRIGONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA"