COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBIASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS GUALDO – SUBASIO DISPUTATA IL 28/02/2007 A GUALDO TADINO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 16/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBIASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS GUALDO - SUBASIO DISPUTATA IL 28/02/2007 A GUALDO TADINO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA per squalifica inflitta al calciatore Raspa Fabio per tre giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.03.2007 la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Preliminarmente questa Commissione rileva la mancata presenza dell’arbitro nonostante la sua regolare convocazione. Ciò premesso, da una attenta disamina del referto di gara la Commissione ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore Raspa Fabio non integri gli estremi della minaccia quanto, piuttosto, quelli di un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Infatti, la circostanza che il Raspa abbia mostrato il proprio pugno al direttore di gara accompagnando il gesto con la frase “… io dovrei fare il saluto con te? Con questo…..” non sembra in alcun modo indicare la sua intenzione di minacciarlo bensì di ironizzare polemicamente con lo stesso in occasione del saluto finale. Si ritiene pertanto equo contenere la sanzione nella squalifica in due giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società S.S.D. Subasio, riduce la squalifica inflitta al calciatore Raspa Fabio a due giornate di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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