COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA GUALDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO ARCI S.EGIDIO – NUOVA GUALDO DISPUTATA IL 25/02/2007 A S.EGIDIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA GUALDO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA CIRCOLO ARCI S.EGIDIO – NUOVA GUALDO DISPUTATA IL 25/02/2007 A
S.EGIDIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RINALDUCCI GIORDANO FINO AL
30.06.2007.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.03.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione l’arbitro della gara veniva ascoltato a mezzo
telefono.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il comportamento del calciatore Rinalducci Giordano della Nuova Gualdo, alla luce
dell’audizione dell’arbitro e del dirigente della società reclamante appare connotato di minore
gravità rispetto a quanto stabilito dal G.S.. La cui sanzione sembra eccessivamente rigorosa.
Equa e commisurata ai fatti commessi dal Rinalducci Giordano appare la squalifica del
medesimo fino al 16.04.2007.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Nuova Gualdo, riduce la sanzione
della squalifica al calciatore Rinalducci Giordano fino al 16.04.2007.
- DISPONE RESTITUIRSI TASSA RECLAMO.
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