COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA GUALDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO ARCI S.EGIDIO – NUOVA GUALDO DISPUTATA IL 25/02/2007 A S.EGIDIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA GUALDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO ARCI S.EGIDIO – NUOVA GUALDO DISPUTATA IL 25/02/2007 A S.EGIDIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RINALDUCCI GIORDANO FINO AL 30.06.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione l’arbitro della gara veniva ascoltato a mezzo telefono. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il comportamento del calciatore Rinalducci Giordano della Nuova Gualdo, alla luce dell’audizione dell’arbitro e del dirigente della società reclamante appare connotato di minore gravità rispetto a quanto stabilito dal G.S.. La cui sanzione sembra eccessivamente rigorosa. Equa e commisurata ai fatti commessi dal Rinalducci Giordano appare la squalifica del medesimo fino al 16.04.2007. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Nuova Gualdo, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Rinalducci Giordano fino al 16.04.2007. - DISPONE RESTITUIRSI TASSA RECLAMO.
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