COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CALCIO SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ERMINIO MONTEBAGNOLO – CALCIO S. MARCO DISPUTATA IL 21/01/2007 A PONTE VALLECEPPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CALCIO SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ERMINIO MONTEBAGNOLO – CALCIO S. MARCO DISPUTATA IL 21/01/2007 A PONTE VALLECEPPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PAUSELLI GIULIANO FINO AL 30.06.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il fatto contestato al dirigente del San Marco Sig. Pauselli Giuliano appare di notevole gravità e sufficientemente illustrato dall’arbitro soprattutto in sede di audizione. Il reclamo proposto tende a sminuire il contenuto di violenza del gesto del Pauselli sostenendosi che il colpo era stato portato con la mano aperta. La tesi difensiva appare pertanto priva di fondamento ed appare congrua e commisurata ai fatti la sanzione inflitta dal G.S. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società San Marco. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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