COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. ELCE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELCE – S.ORSOLA SCHIAVO DISPUTATA IL 24/02/2007 A SAN MARCO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 23/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. ELCE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELCE - S.ORSOLA SCHIAVO DISPUTATA IL 24/02/2007 A SAN MARCO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RAMAZZOTTI ROBERTO PER SEI GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. Non compariva la società reclamante nonostante la regolare convocazione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel rapporto in merito al comportamento assunto dal calciatore dell’Elce Roberto Ramazzotti. In particolare ha ribadito come detto calciatore, in seguito ad un fallo fischiato in favore della sua squadra, correva verso di lui offendendolo e tirandolo per la giacca. L’arbitro ha peraltro specificato che al termine della gara il calciatore si scusava per il comportamento assunto. Sulla base di quanto esposto, questa Commissione ritiene equo ridurre la sanzione inflitta a carico del calciatore in quattro giornate di squalifica. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società S.S. Elce, riduce la squalifica inflitta al calciatore Ramazzotti Roberto a quattro giornate di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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