COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 03/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – GUARDEA, DISPUTATA IL 18/03/2007 AD AVIGLIANO UMBRO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 03/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AVIGLIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – GUARDEA, DISPUTATA IL 18/03/2007 AD AVIGLIANO UMBRO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE PETRINI SERGIO PER 3 GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3/4/2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima motivi della decisione Gli atti del procedimento e l’audizione delle parti, a mezzo telefono, consentono di ritenere accertato il fatto contestato al calciatore Petrini Sergio che colpiva con un violento schiaffo al volto il medico della Società Guardea, intervenuto sul campo per soccorrere un proprio calciatore. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e commisurata al fatto commesso dal Petrini proprio perché rivolto nei confronti del medico sociale del Guardea. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dal Real Avigliano confermando l’impugnata decisione del G.S.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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