COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 13/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. MONTECORONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. MONTECORONA – VIS CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 11/03/2007 A UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 13/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. MONTECORONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. MONTECORONA – VIS CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA IL 11/03/2007 A UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 14/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) PER L’AMMENDA DI €. 300,00; PER L’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE POMPEI MORENO FINO AL 30.06.2007; PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PARADISI ALESSIO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.04.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Dalla lettura degli atti si evince in modo chiaro e preciso lo svolgimento dei fatti accaduti. - Tuttavia l’audizione del direttore di gara ha permesso a questa Commissione di valutare i fatti con minore gravità soprattutto in merito al comportamento del calciatore Paradisi Alessio ed ai fatti imputati alla società a fine gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S. Montecorona, riduce: •la squalifica al calciatore Paradisi Alessio a tre giornate di gara; •l’ammenda alla società ad €. 150,00. Confermando per il resto la impugnata decisioni del G.S. _ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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