COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 13/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ POL. D. PADULE E A.S.D. PONTEVALLECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI – PADULE DISPUTATA IL 25/03/2007 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 13/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ POL. D. PADULE E A.S.D. PONTEVALLECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI - PADULE DISPUTATA IL 25/03/2007 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). VISTO IL PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE DEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ SOPRA CITATE. PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PEDINI FABRIZIO PER TRE GIORNATE DI GARA [POL. D. PADULE]; PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MERLI FABIO PER TRE GIORNATE DI GARA [SOCIETA’ PONTEVALLECEPPI]. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.04.2007 la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponevano reclamo le citate società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedevano, la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed i rappresentanti delle società reclamanti. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - I reclami proposti dalle società Pontevalleceppi e Padule, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, non trovano nessun riscontro nei puntuali rapporti dell’arbitro e nell’audizione del medesimo dinanzi questa Commissione, in quanto è emerso, senza ombra di dubbio che i calciatori Merli Fabio e Pedini Fabrizio si sono reciprocamente scambiati una testata a gioco fermo. - Inoltre, i medesimi, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, abbandonavano il terreno di gioco solo dopo l’intervento di altri giocatori e dirigenti continuando ad insultarsi vicendevolmente. - A parere di questa Commissione la squalifica loro inflitta dal G.S. appare del tutto equa e commisurata e và pertanto confermata. P.Q.M. respinge i reclami proposti dalle società Pontevalleceppi e Padule confermando integralmente le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Merli Fabio e Pedini Fabrizio. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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