COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 20/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMATORI V. LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI V. LA CASTELLANA – SELLANESE DISPUTATA IL 10/03/2007 A LA BRUNA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 40 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 14/3/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 20/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMATORI V. LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI V. LA CASTELLANA - SELLANESE DISPUTATA IL 10/03/2007 A LA BRUNA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 40 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 14/3/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) PER L’AMMENDA DI €. 200,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.04.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Dall’esame degli atti, si evince in modo inconfutabile il comportamento di alcuni tifosi della società Amatori Virtus La Castellana durante lo svolgimento della gara fino alla sospensione decretata dall’arbitro. Pertanto, la sanzione inflitta dal G.S. alla società Amatori Virtus La Castellana appare congrua e commisurata ai fatti. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società Sportiva Amatori Virtus La Castellana, confermando integralmente la impugnata decisioni del G.S.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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