COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BEVAGNA / VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DISPUTATA IL 25/03/07 A BEVAGNA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/07 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA BEVAGNA / VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DISPUTATA IL 25/03/07 A BEVAGNA
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 83 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/07 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RICCI DAVID PER 7 GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26/04/07, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
Sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Soc. reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- Dagli atti ufficiali in possesso di questa Commissione si evince in modo chiaro e preciso
l’evolversi dei fatti accaduti.
- Tuttavia l’audizione dell’assistente del Direttore di Gara ha consentito di evidenziare senza
ombra di dubbio come il colpo inferto dal calciatore Ricci sia attribuibile esclusivamente a un
momentaneo gesto di stizza e come lo stesso non abbia procurato alcun tipo di pregiudizio
all’assistente.
- Pertanto la sanzione da infliggere al calciatore Ricci può essere contenuta in 5 giornate di
squalifica.
p.q.m.
In parziale accoglimento del Reclamo, di ridurre a 5 giornate di squalifica la sanzione inflitta a
carico del calciatore Ricci David
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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