COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.ORSOLA SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ORSOLA SCHIAVO – AMMETO DISPUTATA IL 14.04.07 A SCHIAVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.04.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.ORSOLA SCHIAVO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA S.ORSOLA SCHIAVO - AMMETO DISPUTATA IL 14.04.07 A SCHIAVO (AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.04.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ POSIZIONE IRREGLARE CALCIATORE ATEWE VNCENT.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.05.2007, la seguente decisione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- Visto il reclamo proposto dalla A.S.D. S.Orsola Schiavo in data 27.04.2007 avverso la
posizione irregolare del calciatore Atewe Vincent;
- Esaminato il C.U. nr.69 della F.I.G.C. del 07.02.2007;
- Rilevata la tardività del reclamo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto alla lettera a) per la
posizione irregolare di tesserati per le ultime quattro gare di campionato;
- Rilevato inoltre che il termine di reclamo andava a scadere alle ore 12.00 del 16.04.2007, così
come entro lo stesso termine andava inviata alla controparte copia del reclamo con
attestazione dell’invio, del quale non v’è prova agli atti del procedimento.
P.Q.M
dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. Schiavo.
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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