COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AMATORI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SOCIETA’ AMATORI LAMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI LAMA – ORSINI DISPUTATA IL 10.04.2007 A LAMA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 46 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 18.04.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AMATORI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SOCIETA’ AMATORI LAMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI LAMA – ORSINI DISPUTATA IL 10.04.2007 A LAMA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 46 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 18.04.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI BENITO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA; •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LUCHETTI LEONARDOPER OTO GIORNATE DI GARA; •INIBIZONE DEL DIRIGENTE CECCONI BENITO FINO AL 04.06.2007; •AMMENDA DI €.100,00; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.05.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara, sentito soltanto telefonicamente, ma compariva il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - L’audizione dell’arbitro, soltanto telefonicamente, e gli atti del procedimento consentono di ritenere provati i fatti contestati ai tesserati della Società Amatori Lama. - Il reclamo proposto non permette di individuare il motivo della provocazione e comunque la minor gravità dei comportamenti utili ad ottenere le sanzioni inflitte; - Si ritengono pertanto congrue e commisurate ai fatti le sanzioni inflitte dal G.S. ai due calciatori ed al dirigete della S.S. Amatori Lama, nonché l’ammenda inflitta alla società reclamante. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Società Amatori Lama confermando integralmente le squalifiche inflitte ai calciatori Luchetti Leonardo e Rossi Sandro, l’inibizione inflitta al dirigente Cecconi Benito e l’ammenda di €.100,00 inflitta alla società. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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