COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 08/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE SERIE “C1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. VIRTUS GUALDO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS GUALDO CALCIO – DISEGNOCERAMICA CALCIO A5 DISPUTATA IL 02.05.2007 A S.MARIA DEGLI ANGELI – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 99/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 04.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 100 del 08/05/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO REGIONALE SERIE “C1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. VIRTUS GUALDO CALCIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS GUALDO CALCIO – DISEGNOCERAMICA
CALCIO A5 DISPUTATA IL 02.05.2007 A S.MARIA DEGLI ANGELI – (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 99/BIS DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 04.05.2007 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
_ PER OMOLOGAZIONE DELLA GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.05.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria non omologava la gara e né ordinava la ripetizione per evidente errore
tecnico arbitrale.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
•Ininfluenza dell’errore tecnico arbitrale ed omologazione del risultato della gara.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione comparivano i due arbitri della gara,
ed il Presidente della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- In via preliminare dichiara infondato il motivo del reclamo della A.S.D. Virtus Gualdo
Calcio relativo al mancato addebito della tassa di reclamo da parte della A.S.
Disegnoceramica, poiché tanto nel preavviso che nel reclamo c’è riferimento bancario
relativo alla società medesima al solo ed all’evidente fine dell’addebito della tassa in conto
corrente.
- L’esame degli atti del procedimento e l’audizione delle parti, consentono di ritenere
provato l’evidente errore tecnico nel quale sono incorsi gli arbitri della gara. Gli stessi dopo
la fine del primo tempo supplementare hanno comunicato alle due squadre l’azzeramento
dei falli cumulativi con ciò violando quanto previsto dalla regola 14 art.3 comma h) del
Regolamento del Gioco Calcio a 5 che prevede in caso di disputa dei tempi supplementari
i falli cumulativi commessi nel secondo tempo regolamentare si debbano sommare con
quelli commessi durante i tempi supplementari.
- Nel caso di specie il secondo tempo regolamentare si chiudeva con cinque falli a carico
della Virtus Gualdo Calcio e con tre falli a carico della Disegnoceramica. Il primo tempo
supplementare terminava con cinque falli cumulativi per entrambe le squadre.
Inopinatamente dopo la fine del primo tempo supplementare gli arbitri della gara
comunicavano alle due squadre l’azzeramento dei falli cumulativi. In sede di audizione gli
arbitri, a specifica richiesta, affermavano con assoluta certezza che nel secondo tempo
supplementare erano stati assegnati due falli, il primo a favore della Disegnoceramica ed il
secondo alla Virtus Gualdo Calcio; tali falli, in difetto di azzeramento, avrebbero consentito
l’esecuzione di due tiri liberi in favore delle due squadre.
- Appare pertanto certo l’esistenza dell’errore tecnico commesso dagli arbitri per quanto
riguarda l’azzeramento dei falli cumulativi.
- Rimane pertanto da valutare l’influenza tale errore tecnico abbia avuto sulla regolarità
dello svolgimento della gara e la risposta non può che essere positiva nel senso che
l’effettuazione di due tiri liberi poteva influire diversamente sull’esito della gara medesima.
Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare la totale contraddizione tra le due società circa
l’esistenza di due falli nel secondo tempo supplementare ritenendo di fare pieno
affidamento sulla versione fornita dai due arbitri in sede di audizione che sul punto non
hanno appalesato incertezza alcuna.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Gualdo Calcio confermando integralmente
l’impugnata decisione del G.S. .
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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