COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 11/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. MONTECORONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SECONDO – A.S. MONTECORONA DISPUTATA IL 31/03/2007 A SAN SECONDO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 04/04/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 11/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. MONTECORONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SECONDO - A.S. MONTECORONA DISPUTATA IL 31/03/2007 A SAN SECONDO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 04/04/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER AMMENDA DI €. 400,00; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PANNACCI GABRIELE FINO AL 30.06.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.05.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’assistente dell’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - L’assistente dell’arbitro ha integralmente confermato a questa Commissione il [peraltro dettagliato] rapporto dal medesimo redatto a fine gara, ribadendo quanto già riferito circa il comportamento offensivo e minaccioso della tifoseria della società ospite, nonché in merito al comportamento assunto dall’allenatore Pannacci Gabriele [presente in tribuna in quanto squalificato]. - La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti contestati e come tale meritevole di integrale conferma, anche considerata la recidiva a carico del Pannacci. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dell’A.S. Montecorona, confermando l’impugnata decisione del G.S.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it