COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 11/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA POZZO – CERQUETO DISPUTATA IL 01.04.2007 A POZZO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 04/04/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 11/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA POZZO - CERQUETO DISPUTATA IL 01.04.2007 A POZZO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 04/04/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE FELICI FRANCESCO FINO AL 05.06.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.05.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara, non compariva il rappresentante della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione il rapporto dal medesimo redatto a fine partita, ribadendo quanto già riferito circa il comportamento offensivo e minaccioso dell’allenatore Felici Francesco, sia in occasione del suo allontanamento dal terreno di gioco sia durante l’intervallo. - La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti contestati e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dell’A.C. Pozzo, confermando l’impugnata decisione del G.S.. _ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it