COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CLITUNNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CLITUNNO – VIRTUS S.GEMINI DISPUTATA IL 15.04.2007 A CAMPELLO SUL CLITUNNO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 04.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CLITUNNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CLITUNNO – VIRTUS S.GEMINI DISPUTATA IL 15.04.2007 A CAMPELLO SUL CLITUNNO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 04.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER AMMENDA DI €. 400,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.05.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara, ed il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Si ritiene raggiunta la prova della responsabilità della società A.S.D Clitunno in ordine alle frasi offensive pronunciate da una persona non meglio identificata fuori dagli spogliatoi. Non altrettanto può dirsi per quanto attiene al comportamento dello sconosciuto, lontano dallo stadio e del tutto imprevedibile. - Comunque la società A.S.D. Clitunno ha posto in essere ogni accorgimento utile per consentire all’arbitro di lasciare lo spogliatoio in tutta tranquillità. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Clitunno, riduce l’ammenda inflitta alla stessa ad €. 200,00. •ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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