COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.S. SAN GIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN GIUSTINO – TURRIS SAN LEO DISPUTATA IL 15.04.2007 A S.GIUSTINO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 04.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 18/05/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.S. SAN GIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA SAN GIUSTINO – TURRIS SAN LEO DISPUTATA IL 15.04.2007 A S.GIUSTINO –
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 04.05.2007 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
•PER AMMENDA DI €. 1000,00;
•PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE RICCI FABRIZIO FINO AL 16.04.2012.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.05.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara, ed il
Presidente della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Dagli atti del procedimento e della audizione delle parti è emersa, con assoluta
certezza, la gravità dell’atto di violenza commesso dal dirigente della società U.S. San
Giustino Ricci Fabrizio nei confronti del giovanissimo arbitro di gara.
- Nessuna considerazione, di natura personale, può essere fondatamente invocata al
fine di attenuare le conseguenze del gesto commesso e della con divisibile decisione del
G.S..
- Va anche tenuto in debita considerazione il fatto che il giovane arbitro si è dovuto
sottoporre a delicato intervento chirurgico e che l’episodio può avere conseguenze sulla
sua esperienza arbitrale.
- Emerge altresì che il fatto è avvenuto all’improvviso a fine gara in un contesto tranquillo
e che pertanto si ritiene opportuno mitigare la sanzione dell’ammenda.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società U.S. San Giustino riduce
l’ammenda inflitta dal G.S. alla stessa in €. 500,00. Confermando nel resto l’impugnata
decisione del G.S..
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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