COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D PALAZZO E A.S.D. S.SECONDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO – SAN SECONDO DISPUTATA IL 03.06.2007 A PALAZZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROMOZIONE
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D PALAZZO E A.S.D. S.SECONDO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO – SAN SECONDO DISPUTATA IL 03.06.2007 A
PALAZZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.
109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN
PARI DATA).
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE POLCHI GABRIELE PER QUATTRO GARE;
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FALOIA ANDREA PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.07.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponevano i reclami le citate società, adducendo i seguenti motivi: eccessività
della sanzione e pertanto chiedevano la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara bensì il
suo assistente oltre al rappresentante della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei reclami per connessione, considerato che
gli stessi fanno riferimento alla medesima gara.
Ciò premesso, con riferimento al calciatore Faloia Andrea, si rileva che dal referto arbitrale il
comportamento del calciatore integra essenzialmente gli estremi delle offese e delle minacce, ed in
quanto tale la sanzione deve essere contenuta in quattro giornate di squalifica.
Quanto al calciatore Polchi Andrea, reo a sua volta di un comportamento offensivo e minaccioso
nei confronti dell’assistente di gara, la sanzione inflitta dal G.S. deve essere invece confermata in
quanto congrua.
P.Q.M.
Delibera:
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Palazzo, riduce la squalifica
inflitta al calciatore Faloia Andrea a quattro giornate di gara.
Respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. San Secondo, confermando la squalifica inflitta
al calciatore Polchi Andrea.
_ Ordina restituirsi la tassa reclamo in favore della società A.S.D. Palazzo;
_ Dispone incamerarsi la tassa reclamo della società A.S.D. San Secondo.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 01/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D PALAZZO E A.S.D. S.SECONDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO – SAN SECONDO DISPUTATA IL 03.06.2007 A PALAZZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)."