COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale con nota del 13 marzo 2007 (prot. N. 1216/86pf/SP/en) nei confronti dei sigg. Giacomo D’ALENA e Pasquale D’ALENA, dirigenti dell’A.S. Palagianello e del calciatore Graziano TROTOLO, nonché della Società A.S. Palagianello. FAT TO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale con nota del 13 marzo 2007 (prot. N. 1216/86pf/SP/en) nei confronti dei sigg. Giacomo D'ALENA e Pasquale D'ALENA, dirigenti dell'A.S. Palagianello e del calciatore Graziano TROTOLO, nonché della Società A.S. Palagianello. FAT TO La Società Surbo Calcio presentava ricorso alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Puglia in merito alla presunta posizione irregolare del calciatore Graziano TROTOLO, il quale avrebbe preso parte a diverse gare del campionato Regionale Pugliese di Promozione nelle fila dell'A.S. Palagianello, pur non essendo tesserato. L’Ufficio Indagini accertava, in effetti, che il calciatore Graziano TROTOLO ha disputato n. 6 (sei) gare durante la stagione sportiva 2005-2006 con I'A.S. Palagianello pur non essendo tesserato. I sigg. Giacomo D’ALENA e Pasquale D'ALENA, dirigenti della Società Palagianello, confermavano l’avvenuto impiego del calciatore in questione in alcune partite senza il previsto tesseramento. II Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare i sigg. Giacomo D'ALENA, Pasquale D'ALENA e il calciatore Graziano TROTOLO ai sensi dell'art. 1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva e la Società Palagianello ai sensi dell'art. 2 comma 4 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva. Disposta la convocazione delle parti interessate all'udienza del 12 aprile 2007 compariva l'Avv. Giuseppe MONACO per la Procura Federale e nessun rappresentante della Società Palagianello. L 'Avv. Giuseppe MONACO per la Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità di tutti gli incolpati e proponeva di infliggere ai dirigenti Giacomo D'ALENA e Pasquale D'ALENA l'inibizione fino al 30 aprile 2008. Proponeva altresì la squalifica al calciatore Graziano TROTOLO fino al 30 aprile 2008. Proponeva, inoltre, che fosse affermata la responsabilità oggettiva dell'A.S. Palagianello e che alla stessa fosse inflitta la sanzione dell'ammenda di euro 1000,00. Motivi della decisione All'affermazione di responsabilità di tutti gli incolpati, consegue la responsabilità oggettiva contestata all'A.S. Palagianello che va adeguatamente punita come da dispositivo, P.T.M. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia così provvede: -Infliggere ai sigg. Giacomo D'ALENA e Pasquale D'ALENA l'inibizione fino al 30 aprile 2008; -Infliggere al calciatore Graziano TROTOLO la squalifica fino al 30 aprile 2008; Dichiara l'A.S. Palagianello responsabile oggettivamente della violazione ascrittale e le infligge la sanzione dell'ammenda di euro 750,00.
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