COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : •Antonini Alessandro, Presidente dell’A.S. Deruta; •Società. A.S. Deruta; incolpati : il primo per rispondere della violazione di cui all’art..54 comma 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed all’art.12 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo ingiustificatamente fatto ritardare di 15 minuti la presentazione in campo della squadra della A.S. Deruta; la seconda [A.S. Deruta], a titolo di responsabilità diretta ex art.2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, in relazione agli artt.54 comma 1 e 2 delle N.O.I.F., nonché dell’art.12 comma 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva. ha pronunciato, nella seduta del 04.05.2007, la seguente decisione : F A T T O

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI : •Antonini Alessandro, Presidente dell’A.S. Deruta; •Società. A.S. Deruta; incolpati : il primo per rispondere della violazione di cui all’art..54 comma 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed all’art.12 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo ingiustificatamente fatto ritardare di 15 minuti la presentazione in campo della squadra della A.S. Deruta; la seconda [A.S. Deruta], a titolo di responsabilità diretta ex art.2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, in relazione agli artt.54 comma 1 e 2 delle N.O.I.F., nonché dell’art.12 comma 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva. ha pronunciato, nella seduta del 04.05.2007, la seguente decisione : F A T T O Con deferimento dell’11 aprile 2007, la Procura Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione il Presidente dell’A.S. Deruta Sig. Antonini Alessandro e l’A.S. Deruta per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte. All’odierna udienza si sono presentati il Presidente dell’A.S. Deruta Antonini Alessandro e l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Gli atti del procedimento e le dichiarazioni del Presidente dell’A.S. Deruta, in sede di audizione, consentono di ritenere provati i fatti di cui al deferimento. Il referto arbitrale fissa, con certezza, l’inizio della gara nelle ore 14.45, aggiungendo inoltre che il Sig. Antonini aveva, alle ore 14.10, annunciato all’arbitro la propria volontà di consegnare le liste alle ore 14.35, dando seguito, in tal modo, a quanto preannunciato con la propria nota del 17.01.2007 inviata al Dott. Luigi Repace, Presidente del Comitato Regionale Umbria. Pacifica appare pertanto la violazione dell’art.54 delle N.O.I.F. contestata, nel senso il ritardo del Deruta debba ritenersi ingiustificato per quanto riguarda la presentazione in campo per l’inizio dello svolgimento della gara, fissata per le ore 14.30. Per quanto riguarda le sanzioni da infliggere agli incolpati si ritiene congrua e commisurata ai fatti la inibizione di mesi tre nei confronti del Sig. Antonini Alessandro, Presidente dell’A.S. Deruta, in considerazione del comportamento tenuto dinanzi questa Commissione e della pacifica ammissione del fatto contenuta nella memoria del 03.05.2007 in atti. Per quanto riguarda l’A.S. Deruta si ritiene automatica l’applicazione nei suoi confronti di un punto di penalizzazione in classifica ai sensi e per gli effetti dell’art.12 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva contestato con il deferimento. Viene contestualmente stabilito che il punto di penalizzazione deve essere scontato nell’attuale stagione sportiva 2006/2007 (art.13 punto f. C. di G.S.) in quanto afflittivo ed efficace proprio in considerazione dell’attuale classifica, che vede posizionati a pari punti 54 l’A.S. Deruta ed l’A.C.D. Bastia, come si evince dallo specchietto riassuntivo che viene controfirmato ed allegato agli atti, in relazione all’abbinamento dei play off da disputarsi. Si concorda, invece, con la Procura Federale sul fatto che nessuna sanzione può essere applicata all’A.S. Deruta per la violazione dell’art.12 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto la fattispecie non è riconducibile a nessuna delle ipotesi prevista dalla norma richiamata. P.Q.M. infligge: - al Sig. Antonini Alessandro, Presidente dell’A.S. Deruta la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale per tre mesi; - all’A.S. Deruta la penalizazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso 2006/2007.
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