COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 32 – Procura Federale – Deferimento Fossati Gianni, presidente A.C. Sammargheritese, per violazione art. 3 comma 1 C.G.S. e dell’A.C. Sammargheritese per responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 32 - Procura Federale - Deferimento Fossati Gianni, presidente A.C. Sammargheritese, per violazione art. 3 comma 1 C.G.S. e dell'A.C. Sammargheritese per responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. Con atto in data 28.12.2006, il Procuratore Federale ha deferito il sig. Gianni Fossati, Presidente della A.C. Sammargheritese e l’A.C. Sammargheritese per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 3 comma 1 C.G.S. per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso dubbi sulla correttezza dei provvedimenti assunti dal Comitato Regionale Liguria Settore Giovanile e Scolastico; la società, della violazione dell'art. 2 comma 4 e 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Le dichiarazioni addebitate, così testualmente riportate: “La Federazione deve darsi una bella regolata perché è inaccettabile una decisione del genere – attacca – Stanno sbagliando tutto costringendo i ragazzini ad attraversare la Liguria per una partita di calcio. Una decisione scellerata.” sono state rilasciate al quotidiano IL SECOLO XIX – edizione del Levante – in data 13.9.2006. All'odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale, avv. Maurizio Goria, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità degli incolpati con l'irrogazione della sanzione della inibizione temporanea per mesi due al Fossati e dell’ammenda di € 500 alla Soc. Sammargheritese. Benché regolarmente avvisate, le parti deferite non hanno richiesto l’audizione e non si sono avvalse della facoltà di trasmettere memorie difensive. La Commissione, letti gli atti, osserva che non possono attribuirsi alle dichiarazioni rese dal Fossati quei significati letterali sostenuti dal Procuratore Federale all’aggettivo “scellerata”, in quanto solitamente usato con riferimento a persone o soggetti “esecrandi e nefandi” ovvero “che si sono macchiati di gravi delitti, malvagi, iniqui”. E proprio e soltanto a quest’ultimo significato di “decisione iniqua”, quindi ingiusta, deve riferirsi la dichiarazione del Fossati al quale si deve solo imputare, nel suo legittimo diritto di critica, l’aver usato una terminologia sbagliata che ha dato adito a ben più gravi interpretazioni. Tali considerazioni portano la Commissione Disciplinare a ritenere fondate le accuse di colpevolezza sostenute dalla Procura Federale attribuendo però alle dichiarazioni del Fossati una minor gravità di quella contenuta nell’atto di deferimento e sostenuta in giudizio. Per questi motivi la Commissione delibera di infliggere al sig. Gianni Fossati la sanzione della ammonizione ed alla Soc. Sammargheritese l'ammenda di € 100,00. Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, alle parti deferite ed alla Procura Federale.
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