COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 – Comitato Regionale Liguria – Deferimento del signor Paladini Giovanni, presidente U.S.D. Pontedecimo Polis e dell’U.S.D. Pontedecimo Polis per violazione delle norme relative al tesseramento di calciatori di nazionalità straniera.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 - Comitato Regionale Liguria - Deferimento del signor Paladini Giovanni, presidente U.S.D. Pontedecimo Polis e dell'U.S.D. Pontedecimo Polis per violazione delle norme relative al tesseramento di calciatori di nazionalità straniera. La Commissione Disciplinare, letti gli atti del deferimento, sentito il rappresentante della società, osserva: • Vista la nota prot. n. 2064/MC/nc del 5 Marzo 2007 della segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Liguria ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare, l’U.S.D Pontedecimo Polis ed il suo presidente signor Paladini Francesco per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione alle norme concernenti il tesseramento di calciatori stranieri. La sopra richiamata nota della L.N.D. reca in allegato gli atti relativi alla richiesta di tesseramento del calciatore Ndiaye Papa Ngagne sottoscritto a favore della società deferita, richiesta respinta dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C perché l’autocertificazione rilasciata dal calciatore è risultata non veritiera; • ritenuto che il comportamento della Soc. Pontedecimo Polis e del suo Presidente costituisca violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S per non aver colposamente posto in essere tutti quegli accertamenti preventivi prima d’inviare l’autocertificazione del calciatore all’Ufficio Tesseramenti della Federazione Italiana Gioco Calcio; per questi motivi infligge al Signor Paladini Giovanni, Presidente dell’U.S.D. Pontedecimo la sanzione dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a C.G.S.) e all’U.S.D. Pontedecimo la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (euro duecento) (art. 13 comma 2 lett. b C.G.S.). Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, ai soggetti deferiti ed alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it