COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo gara del 20/ 1/2007 CERTOSA – PARONA E PRO VIGEVANO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 27 del 25/01/2007 questo Giudice Sportivo, in attesa di esperire ulteriori accertamenti in ordine agli episodi avvenuti riguardanti la gara in oggetto, ha deciso di tenere in sospeso l’omologazione della gara, di riservarsi ogni decisione in ordine ai fatti avventi durane la gara ed ha provveduto a sospendere in via cautelare con effetto immediato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del C.G.S., i signori: Vecchio Gabriele, dirigente responsabile e Ferrario Fabio, tecnico; nonché i calciatori signori: Lombardini Ambrogio, Seghezzi Alessandro, Figurato Filippo, Piazza Luca, Garlaschelli Matteo, Turra Marco e Manzo Federico, tutti della Società Certosa. Ha inoltre provveduto a sospendere in via cautelare con effetto immediato, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del C.G.S., il campo di gara della Società Certosa.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo gara del 20/ 1/2007 CERTOSA - PARONA E PRO VIGEVANO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 27 del 25/01/2007 questo Giudice Sportivo, in attesa di esperire ulteriori accertamenti in ordine agli episodi avvenuti riguardanti la gara in oggetto, ha deciso di tenere in sospeso l’omologazione della gara, di riservarsi ogni decisione in ordine ai fatti avventi durane la gara ed ha provveduto a sospendere in via cautelare con effetto immediato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del C.G.S., i signori: Vecchio Gabriele, dirigente responsabile e Ferrario Fabio, tecnico; nonché i calciatori signori: Lombardini Ambrogio, Seghezzi Alessandro, Figurato Filippo, Piazza Luca, Garlaschelli Matteo, Turra Marco e Manzo Federico, tutti della Società Certosa. Ha inoltre provveduto a sospendere in via cautelare con effetto immediato, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del C.G.S., il campo di gara della Società Certosa. Visti gli atti ufficiali di gara. Sentito in proposito il direttore di gara e visto il supplemento di rapporto. Rilevato che: - al termine del 1° tempo, mentre rientrava nello spogliatoio, l’arbitro veniva raggiunto dal signor Vecchio Gabriele, dirigente responsabile della Società Certosa il quale teneva un comportamento scorretto nei suoi confronti a motivo dell’avvenuto allontanamento dell’assistente di parte della Società Certosa: per tale motivo l’arbitro gli inibiva il rientro in campo per il secondo tempo; tuttavia quando l’arbitro rientrava sul terreno di giuoco notava il signor Vecchio che stava rientrando. Il direttore di gara chiedeva al capitano della società Certosa di allontanare il signor Vecchio il quale a seguito dell’invito rivoltogli sfidava il direttore di gara ad andarglielo a dire di persona e proferiva minacce nei suoi confronti: richiesto nuovamente dal capitano, su invito dell’arbitro, di abbandonare il terreno di giuoco nuovamente il signor Vecchio lanciava gravi minacce nei confronti del direttore di gara. - al 38° del secondo tempo veniva espulso il calciatore Lombardini Ambrogio della Società Certosa il quale a seguito di una decisione di convalida di una rete contro la sua squadra rincorreva l’arbitro fino a centrocampo urlandogli pesanti minacce ed insulti mentre teneva il braccio teso e la mano chiusa a pugno non riusciva però a raggiungere il direttore di gara perché fermato a due metri da lui dai suoi compagni di squadra. - al verificarsi dei fatti su descritti, si avvicinavano al direttore di gara alcuni calciatori della Società Certosa, in particolare: il calciatore Seghezzi Alessandro sferrava una manata in direzione del direttore di gara ma fermava la mano a qualche centimetro dal viso dell’arbitro, sbeffeggiandolo ed accusandolo di pavidità; il calciatore Figurato Filippo urlava al direttore di gara gravissime minacce ed insulti lesivi dell’onore; mentre l’arbitro stava per provvedere all’espulsione dei citati calciatori sopraggiungeva il calciatore Piazza Luca il quale afferrava i pantaloncini del direttore di gara e glieli abbassava con uno strattone. - dovendo perciò espellere anche i summenzionati calciatori ed in considerazione di quelli già in precedenza espulsi, veniva così a mancare per la società Certosa il numero minimo di calciatori per continuare la gara: in considerazione della situazione di fatto l’arbitro doveva necessariamente ritenere definitivamente sospesa la gara al 39° del 2° tempo. - a questo punto il signor Ferrario Fabio, tecnico della Società Certosa entrava indebitamente sul terreno di gioco ingiuriando e minacciando ripetutamente e pesantemente il direttore di gara, lo avvicinava cercando di colpirlo al volto con una sberla ma non vi riusciva perché il direttore di gara riusciva a scostarsi, nuovamente cercava di avvicinare l’arbitro con intenti minacciosi ed esibendo un pugno chiuso ma non vi riusciva perché i calciatori della società Parona si sono interposti tra il tecnico ed il direttore di gara ed hanno provveduto a scortarlo fino all’ingresso degli spogliatoi. - al di fuori dal recinto di gioco, nei pressi dello spogliatoio, il direttore di gara veniva colpito con tre sputi da parte di sostenitori della società Certosa i quali lo hanno altresì ingiuriato e minacciato ripetutamente e pesantemente. - nella zona di accesso allo spogliatoio sostava il summenzionato signor Vecchio Gabriele, dirigente responsabile della Società Certosa (come sopra scritto già oggetto di sanzione) il quale avvicinava l’arbitro lo insultava pesantemente e lo colpiva in pieno volto con uno sputo. - a questo punto interveniva una persona, non formalmente identificata dall’arbitro nemmeno in seguito alla presenza delle forze dell’ordine, la quale si qualificava come presidente della Società Certosa e declinava le proprie generalità di cui il direttore di gara ricorda solo il nome proprio non il cognome; tale persona allontanava il dirigente signor Vecchio Gabriele indi afferrava il direttore di gara per la casacca strattonandolo ed a detta del direttore di gara lo ostacolava nel suo percorso verso lo spogliatoio. Tuttavia il direttore di gara non è in grado di appurare con certezza le intenzioni (violente?) dello sconosciuto. - sopraggiungevano così alcuni calciatori della Società Certosa, in particolare: il calciatore Seghezzi Alessandro (il quale, come sopra scritto, aveva già compiuto violenza nei confronti dell’arbitro) ora colpiva il direttore di gara con un calcio ad una coscia, procurandogli forte dolore ma senza causare lesioni; il calciatore Piazza Luca (il quale, come sopra scritto, aveva già compiuto violenza nei confronti dell’arbitro) con la “mano ad uncino graffiava la mano sinistra” del direttore di gara procurandogli “una lesione con relativa perdita abbondante di sangue.”. - nel tragitto per raggiungere gli spogliatoi l’arbitro veniva raggiunto anche da altri calciatori della Società Certosa, in particolare: il calciatore Turra Marco tentava di colpire l’arbitro con un calcio al basso ventre, sfiorandolo senza colpire; il calciatore Garlaschelli Matteo da circa due metri sputava verso il direttore di gara senza colpirlo ed il calciatore Manzo Federico raccolto del fango da terra lo lanciava addosso all’arbitro colpendolo al collo. - una volta raggiunto il proprio spogliatoio che peraltro era chiuso, il direttore di gara doveva attendere la persona che si era qualificata come presidente della Società Certosa per potervi accedere; vi entrava pure la citata persona la quale, invitata ad allontanarsi, si rifiutava tenendo in tale occasione un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. A seguito del citato rifiuto l’arbitro abbandonato il proprio spogliatoio si rifugiava nello spogliatoio della società ospitata da dove, col proprio telefono, allertava le forze dell’ordine che intervenivano prontamente. Non vi è necessità di commento alcuno per motivare le gravi e pesanti censure che devono quindi essere assunte a giusta sanzione di un inammissibile comportamento di impertinente violenza collettiva nei confronti del direttore di gara. Tale comportamento risulta francamente inammissibile ed incomprensibile e, tanto più grave, in quanto posto in essere congiuntamente dai dirigenti e da diversi i calciatori della società Certosa e non trova attenuanti alcune per il fatto di essersi verificato a seguito di decisioni tecniche sfavorevoli alla propria squadra. Particolarmente deprecabile il comportamento dei Dirigenti e del Tecnico che risulta di certo influenzare in modo negativo il comportamento dei propri calciatori: a tal riguardo è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’ Art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, “Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”; il compito di dirigenti e tecnici si esplicita, oltre al resto, anche nel mantenere in ogni circostanza un comportamento positivamente fattivo ed esemplare al fine di favorire la formazione, secondo i principi appena citati, degli atleti loro affidati soprattutto ed a maggior ragione se di giovane età. I fatti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati e sostenitori rendono inoltre oggettivamente responsabile la società Certosa, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art 2 e dell’art 9, del C.G.S. Per i motivi su indicati si ritiene di applicare, a carico della società Certosa, in aggiunta alla sanzione dell’ammenda, anche la sanzione della squalifica del campo di gioco oltre alla naturale sanzione sportiva della perdita della gara. Si da atto che nella erogazione delle sanzioni ai calciatori minorenni si è tenuto conto della giovane età. P.Q.S. DELIBERA di comminare alla Società Certosa, oggettivamente responsabile del comportamento violento dei propri tesserati e sostenitori, la sanzione della squalifica del campo per 1 giornata ; la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l’ammenda di ? 300,00=; di inibire, per i motivi a lui imputati, il signor Vecchio Gabriele dirigente della Società Certosa per anni due e mezzo, vale a dire fino al 5-08-2009; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il signor Ferrario Fabio tecnico della Società Certosa per anni due, vale a dire fino al 4-02-2009; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Seghezzi Alessandro della Società Certosa per anni uno e mezzo, vale a dire fino al 7-08-2008; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Piazza Luca della Società Certosa per anni uno e mezzo, vale a dire fino al 7-08-2008; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Turra Marco della Società Certosa per mesi dieci, vale a dire fino al 5-12-2007; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Garlaschelli Matteo della Società Certosa per mesi tre, vale a dire fino al 3-05-07; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Manzo Federico della Società Certosa per mesi tre, vale a dire fino al 3-05-07; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Lombardini Ambrogio della Società Certosa per mesi due, vale a dire fino al 4-04-07; di squalificare, per i motivi a lui imputati, il calciatore Figurato Filippo della Società Certosa per mesi due, vale a dire fino al 4-04-07;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it